Whistleblowing

Segnalazione di violazioni - Direttiva 2019/1937/UE - D.Lgs. 24/2023

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 recepisce ed attua la Direttiva (UE) 2019/1937.
Si tratta della disciplina di protezione dei “Segnalanti” (in inglese “Whistleblower”), ovvero delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica o dell’Ente Privato, di cui siano venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
Le violazioni contemplate nelle categorie di illeciti da segnalare sono pertanto comportamenti, atti od omissioni che:

  • rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea e nazionali (es. appalti pubblici, servizi, …)
  • ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (es. frodi, attività illegali, …)
  • riguardano il mercato interno dell’Unione di cui all’art. 26 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (es. frodi del bilancio dell’UE, attività corruttive, …)
CHE COSA NON È PERTINENTE SEGNALARE ?

Non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 24/2023 le contestazioni, rivendicazioni o richieste:

  • legate ad un interesse di carattere personale del segnalante.
  • che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.
  • inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Inoltre, non è pertinente segnalare violazioni già disciplinate dagli atti dell’Unione Europea (parte II, allegato Direttiva 2019/1937/UE) o dalle Norme Nazionali (parte II, allegato del D.Lgs. 24/2023) e relative a servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (…).

COME DEVONO ESSERE LE SEGNALAZIONI ?

Le segnalazioni di violazioni devono essere circostanziate e costituite da informazioni specifiche e dettagliate, ovvero la narrazione da parte del segnalante, di fatti, eventi o circostanze dell’asserita violazione, deve essere effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire al «Gestore delle Segnalazioni» di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa.
Il Gestore delle Segnalazioni garantisce la riservatezza del segnalante e dei dati e delle informazioni condivise.

STRUMENTI DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni possono essere inviate tramite i seguenti strumenti:

EMAIL: segnalazioni@chiorino.com

TELEFONO: + 39 015.84.89.480
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 17

INCONTRO DIRETTO - Gestore delle segnalazioni
CHIORINO S.p.A. - KRUSE S.r.l.: Laura BRESSA (Responsabile)/Daniele MONTI
CHIORINO Veneto S.r.l.: Renato DELLA COLLETTA
CHIORINO Parma S.r.l.: Fabio SANTINELLI