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Codice Etico ai sensi
del decreto legislativo 231/2001 |
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Approvato in data 14.11.2011
Scopo del presente documento è la definizione degli obblighi
giuridici e dei valori morali che identificano l’ambito
delle responsabilità etiche e sociali di ciascun soggetto
che collabora con la Società; da questi principi generali
discendono norme e modalità operative che devono essere
attuate all’interno di CHIORINO S.p.A. da parte di tutti
i soggetti destinatari del presente documento.
Il Codice Etico si applica a:
- soci;
- amministratori;
- dirigenti;
- sindaci;
e, qualora l’illecito riguardi fattispecie sulle quali le
figure dirigenziali hanno potere di vigilanza e controllo, a:
- dipendenti;
- fornitori e subappaltatori;
- consulenti;
e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente
o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con CHIORINO
S.p.A. ed operino per perseguirne gli obiettivi.
Nel presente documento i seguenti termini hanno il significato
di seguito indicato:
-
Attività sensibile: attività a rischio di commissione
reato ossia attività nel cui ambito ricorre il rischio di
commissione di un reato compreso in quelli contemplati dal D.Lgs.
231/01; si tratta di attività nelle cui azioni si potrebbero,
in linea di principio, configurare condizioni, occasioni o
mezzi, anche in via strumentale, per la concreta realizzazione
della
fattispecie di reato;
-
Codice Etico: documento che contiene i principi generali di comportamento
a cui i destinatari devono attenersi con riferimento alle attività definite
dal presente MODELLO: è un mezzo efficace a disposizione
delle imprese per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti
da parte di chi opera in nome e per conto dell’azienda, perché introduce
una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche
e sociali dei propri dirigenti, quadri, dipendenti verso gli
azionisti, i collaboratori interni ed esterni, i clienti, fornitori,
enti
pubblici, ecc..;
- D.Lgs. 231/2001: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
la “Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art.
11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e sue successive
modificazioni ed integrazioni (s.m.i.);
- Destinatari:
soci, amministratori, dirigenti, sindaci, dipendenti, fornitori,
subappaltatori e tutti quei soggetti con cui la
Società può entrare
in contatto nello svolgimento di relazioni d’affari;
- Dipendenti: tutte le persone fisiche che intrattengono con
la Società un
rapporto di lavoro subordinato;
- MODELLO: Modello
di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società che
in sé raccoglie una mappatura delle
attività sensibili dell’Impresa a rischio di commissione
del reato specifico, uno schema delle procedure organizzative
e gestionali, con le conseguenti azioni di controllo (tipologia,
responsabilità e periodicità) a presidio del
rischio, una cross reference fra i reati specifici e la struttura
documentale
presente in Impresa a supporto del MODELLO stesso;
- OdV: Organismo di Vigilanza previsto dall’Art. 6 del
D.Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento
e l’osservanza
del MODELLO, nonché sull’aggiornamento dello stesso;
- Personale: tutte le persone fisiche che intrattengono con
la Società un
rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali,
i collaboratori, gli “stagisti” ed i liberi professionisti
che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società;
- Personale Apicale: i soggetti di cui all’Art 5, comma
1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, ovvero i soggetti che rivestono
funzioni
di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della
Società o
di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria
e funzionale: l’intero Consiglio di Amministrazione,
gli amministratori dipendenti, tutti coloro (non appartenenti
al CdA)
in capo ai quali vi sia stato un trasferimento o una delega
di funzioni (anche non registrata alla CCIAA), tutti i soggetti
che
dirigono unità periferiche dotate di autonomia finanziaria
e funzionale e di fatto chi opera nei termini di dominio, pilotaggio
e capacità di imprimere alla società una determinata
politica di partecipazione e affermazione sul mercato;
- Personale sottoposto ad altrui direzione: i soggetti di cui
all’Art.
5, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, o tutto il Personale
che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale;
- Principi generali di comportamento: le misure fisiche e/o
logiche previste dal Codice Etico al fine di prevenire la realizzazione
dei Reati;
- Principi specifici di comportamento: le misure fisiche
e/o logiche previste dal MODELLO al fine di prevenire la realizzazione
dei Reati;
- Reati: i reati ai quali si applica la disciplina prevista
dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- Sistema Disciplinare: insieme delle
misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del MODELLO
e del Codice Etico;
- Società o Impresa: CHIORINO
S.p.A.
La responsabilità dell’applicazione è di tutti
i Destinatari.
Le modifiche e le integrazioni al Codice Etico sono attuate a cura
dal Direttore Amministrativo (DA) e autorizzate dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione (PRE). I suggerimenti per modifiche
e/o integrazioni possono arrivare dall’Organismo di Vigilanza
e da tutti i Destinatari.
Nel presente capitolo vengono descritte le modalità operative
seguite dalla Società per l’applicazione dei principi
generali di comportamento dei Destinatari del presente documento.
5.1 PRINCIPI ETICI GENERALI
La Società CHIORINO S.p.A. conduce la propria attività nel
rispetto delle normative comunitarie, nazionali e internazionali,
respingendo ogni pratica illegale con particolare attenzione ai
reati ambientali e ai reati commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche o sulla tutela dell’igiene e della salute
del lavoro.
La Società non giustifica alcun comportamento contrario
alla legislazione vigente, al presente Codice Etico o alle normative
interne anche se motivato dal perseguimento di un interesse della
Società e sanziona tali comportamenti contrari secondo
gli articoli del proprio Sistema Disciplinare [SD231].
La Società considera di fondamentale importanza lo svolgimento
delle prestazioni professionali da parte dei dipendenti e dei collaboratori
della Società secondo diligenza, accuratezza e professionalità anche
al fine di fornire ai clienti ed ai soggetti, con i quali si trova
ad avere rapporti derivanti dallo svolgimento della propria attività,
prestazioni di elevato livello qualitativo.
CHIORINO S.p.A. ritiene riferimento fondamentale per la Società i
seguenti valori: la serietà, la correttezza e l’onestà professionale;
l’imparzialità di trattamento nello svolgimento di
ogni relazione, sia interna che esterna alla Società.
La Società considera l’individuo, i suoi valori e
i suoi diritti, valori intangibili da tutelare; la Società si
impegna ad evitare ogni discriminazione in base all’età,
al sesso, agli orientamenti sessuali, allo stato di salute, alla
razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali
e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono
sulle relazioni con i propri interlocutori.
La Società considera, inoltre, la propria immagine e
la propria reputazione valori che devono essere tutelati e sviluppati
anche attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza
dei principi etici e di comportamento contenuti nel presente
codice.
CHIORINO S.p.A. si impegna a garantire un ambiente lavorativo
conforme alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro promuovendo comportamenti responsabili e
preservando,
mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi
connessi allo svolgimento dell’attività professionale,
la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.
Tutti i dipendenti e i collaboratori sono tenuti allo scrupoloso
rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa
di riferimento in tema di salute, sicurezza e ambiente, nonché al
rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti
interni ciò al fine di proteggere la propria e la altrui
sicurezza.
5.2 APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO
I principi del Codice Etico si applicano ai Dipendenti e a tutti
coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nell’ambito
delle relazioni che essi intrattengono con la Società medesima.
I principi del Codice Etico devono ispirare i componenti del
Consiglio di Amministrazione della Società in qualsiasi decisione
o azione relativa alla gestione della stessa. Altrettanto devono
ispirare i dirigenti nel dare concreta attuazione all’attività di
direzione della Società.
I dipendenti e tutti coloro che intrattengono rapporti di collaborazione
con CHIORINO S.p.A., sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti
ai principi del Codice Etico e a non assumere iniziative in contrasto
con il codice medesimo.
5.3 VALORE DEL CODICE ETICO
L’osservanza delle norme contenute nel Codice Etico deve
considerarsi parte integrante ed essenziale delle obbligazioni
contrattuali previste per i dipendenti della Società,
ai sensi dell’articolo 2104 del codice civile (Diligenza
del prestatore di lavoro) -nota 1.
5.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
5.4.1 Per i Dipendenti
CHIORINO S.p.A. provvede alla più ampia diffusione del
Codice Etico presso i dipendenti. La Società richiede che
i propri dipendenti conoscano e osservino, per quanto di loro competenza,
le prescrizioni del Codice Etico e che ne promuovano la conoscenza
presso i dipendenti neo-assunti nonché presso i terzi interessati
dall’applicazione del Codice Etico con i quali vengano in
contatto per ragioni del loro lavoro; particolare attenzione è posta
nella diffusione e nella consapevolezza dei valori fondamentali
di CHIORINO S.p.A.: la soddisfazione del cliente, la qualità del
lavoro, la collaborazione, l'efficienza e la redditività,
i rapporti interpersonali interni ed esterni.
La Società si impegna a tutelare l’integrità psico-fisica
dei dipendenti, nel rispetto della loro personalità operando
anche per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro. I dipendenti sono tenuti a porre in essere una condotta
costantemente rispettosa dei diritti e della personalità dei
colleghi, dei collaboratori e dei terzi, indipendentemente dalla
loro posizione gerarchica all’interno della Società.
Abuso di sostanze alcooliche o uso di stupefacenti, fumo
CHIORINO S.p.A. richiede che ciascun Dipendente contribuisca
personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso
della sensibilità degli
altri. Nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi
di lavoro è fatto divieto di
• prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcooliche,
di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;
• consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel
corso della prestazione lavorativa;
• fumare ove questo generi pericolo e comunque negli ambienti di
lavoro contraddistinti da apposite indicazioni.
I dipendenti sono tenuti a segnalare all’Organismo di Vigilanza
ogni violazione del Codice Etico da parte di colleghi, collaboratori
e fornitori. La Società considererà infrazione
disciplinare qualunque segnalazione infondata effettuata in
mala fede al fine
di arrecare danno a colleghi e/o collaboratori.
Ogni violazione al presente Codice Etico ed alle Istruzioni
Operative Procedurali è sanzionata ai sensi del Sistema
Disciplinare [SD231].
5.4.2 Per i Fornitori di beni e servizi verso CHIORINO
CHIORINO S.p.A. considera i comportamenti contrari ai principi
espressi nel Codice Etico, grave inadempienza ai doveri di
correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, nonché motivo
di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione
dei rapporti contrattuali.
Si vedano a tal proposito le CGA (Condizioni Generali di Acquisto)
di CHIORINO S.p.A.
5.4.3 Verso i Clienti
CHIORINO S.p.A., nello svolgimento della propria attività e
nella gestione delle relazioni con i Clienti, si attiene scrupolosamente
alle norme di legge, ai principi del presente Codice Etico
ed alle procedure interne, con attenzione specifica alle esigenze
del cliente
stesso.
5.4.4 Verso i Fornitori
CHIORINO S.p.A. procede all’individuazione ed alla selezione
dei fornitori di beni e servizi con assoluta imparzialità,
autonomia e indipendenza di giudizio.
Fra i parametri, scelti dalla Società, per la selezione
dei fornitori vi è in particolare la condivisione consapevole
dei medesimi principi etici su ambiente, sicurezza e qualità.
CHIORINO S.p.A. nei rapporti con i fornitori di beni e servizi,
opera nel rispetto della normativa, dei principi del presente
Codice Etico e delle procedure interne. I dipendenti addetti
alle relazioni
con i fornitori devono procedere alla selezione ed alla gestione
dei relativi rapporti evitando situazioni di conflitto di interessi
anche potenziale con i medesimi, segnalando alla Società (CdD,
PRE e PeO) l’esistenza o l’insorgenza di tali situazioni.
Il mancato avviso di conflitto di interessi da parte di tali dipendenti è sanzionabile
ai sensi del Sistema Disciplinare [SD231] adottato da CHIORINO
S.p.A..
5.4.5 Nelle registrazioni contabili e comunicazioni sociali
CHIORINO S.p.A. osserva le regole di corretta, completa e trasparente
contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai
principi contabili italiani. Inoltre opera comunicazioni sociali
nel rispetto dei soci ai sensi degli articoli del Codice Civile.
Nell’attività di contabilizzazione e comunicazione
dei fatti relativi alla gestione della Società, gli
amministratori, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti
a rispettare scrupolosamente
la normativa vigente e le procedure interne in modo che ogni
operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata,
verificabile,
legittima, coerente, congrua e prudenziale.
5.4.6 Verso la Pubblica Amministrazione e gli Enti che svolgono
attività di pubblica utilità o di pubblico interesse
CHIORINO S.p.A. adotta, nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione
e con gli Enti che svolgono attività di pubblica utilità o
di pubblico interesse, la più rigorosa osservanza delle
normative comunitarie, nazionali e aziendali applicabili.
La Società, e per conto di questa ogni dipendente, collaboratore
o consulente, non deve cercare di influenzare impropriamente le
decisioni dell’istituzione interessata, al fine di ottenere
il compimento di atti conformi o contrari ai doveri di ufficio,
in particolare offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente,
doni, denaro, favori o utilità di qualunque genere. Il dipendente
o il collaboratore che dovesse ricevere indicazioni di operare
in tal senso è tenuto a darne immediata comunicazione all’Organismo
di Vigilanza.
5.4.7 Verso l’Autorità di vigilanza e di controllo
CHIORINO S.p.A. impronta i propri rapporti con le autorità di
vigilanza e di controllo alla massima collaborazione nel pieno
rispetto del loro ruolo istituzionale, impegnandosi a dare
sollecita esecuzione alle loro prescrizioni.
5.4.8 Tutela della Privacy
CHIORINO S.p.A. tutela la riservatezza e la confidenzialità delle
informazioni e dei dati, appartenenti a dipendenti, collaboratori
o a terzi, raccolti in ragione o in occasione dello svolgimento
dell’attività lavorativa, ed ogni dipendente e collaboratore è tenuto
a conformarsi a tali principi; la gestione del trattamento dei
dati personali è in pieno accordo con la normativa vigente
in materia.
I Destinatari assicurano la massima riservatezza sulle notizie
e informazioni costituenti il patrimonio aziendale di CHIORINO
S.p.A. nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
5.4.9 Tutela dei sistemi informatici
CHIORINO S.p.A. proibisce qualunque pratica che possa violare
la riservatezza dei sistemi informatici propri e di terzi od arrecarvi
comunque danno, o tesa a falsificare un documento informatico pubblico
e/o avente efficacia probatoria.
5.4.10 Trasparenza, attendibilità e completezza dell’informazione
CHIORINO S.p.A. si impegna a comunicare, quando necessario e per
quanto necessario, informazioni in modo trasparente, attendibile
e completo a tutti gli interlocutori che, a giusto titolo, ne faranno
richiesta.
5.4.11 Politica ambientale
CHIORINO S.p.A. pone la massima attenzione al rispetto degli
interessi della collettività e considera dovere di ciascuno collaborare
al fine di migliorare la qualità della vita e del vivere
civile.
La Società considera l’ambiente e la natura valori
fondamentali e patrimonio di tutti, da tutelare e da difendere,
ed a tal fine pone il massimo impegno nell’orientare la propria
attività al rispetto di tali principi.
5.4.12 Nei rapporti con le Organizzazioni sindacali
CHIORINO S.p.A. non eroga contributi di alcun genere, direttamente
o indirettamente, ad organizzazioni sindacali, né a loro
rappresentanti o candidati se non nelle forme e nei modi previsti
dalle normative vigenti, e impronta le relazioni con le medesime
a principi di correttezza e di collaborazione nell’interesse
della Società e dei dipendenti.
5.4.13 Nei rapporti con le Associazioni di Categoria
CHIORINO S.p.A. partecipa attivamente all’Unione Industriale
Biellese (UIB), che assiste le aziende e le rappresenta istituzionalmente
nel territorio, nonché alle associazioni di categoria
del proprio settore merceologico.
CHIORINO S.p.A. partecipa, inoltre, all’AIdAF (Associazione
Italiana delle Aziende Familiari) che si occupa in maniera specifica
delle tematiche riguardanti le Aziende Familiari di piccole, medie
e grandi dimensioni. Obiettivo dell'associazione è agevolare
le Aziende Familiari nella loro continuità e nei processi
di transizione, favorirne lo sviluppo in un'epoca di veloci cambiamenti,
di forti discontinuità e di allargamento dei mercati.
Tutti i Destinatari, compresi gli Enti che a qualunque titolo svolgono
la propria attività a favore della Società, sono
tenuti a conoscere le norme contenute nel Codice Etico e le norme
di riferimento che regolano l'attività svolta derivanti
dalla Legge o da procedure e regolamenti interni.
Tutti i Destinatari devono altresì accettare in forma esplicita
i propri impegni derivanti dal presente Codice Etico, nel momento
di costituzione del rapporto di lavoro, di prima diffusione del
Codice Etico o di sue eventuali modifiche o integrazioni rilevanti.
I Destinatari sono inoltre tenuti a:
•
astenersi da comportamenti contrari alle norme contenute nel Codice
Etico;
•
rivolgersi ai propri superiori, ai referenti aziendali o all'OdV
in caso di richiesta di chiarimenti sulle modalità di applicazione
delle stesse;
•
riferire (in forma non anonima) tempestivamente ai propri superiori,
ai referenti aziendali o all'OdV qualsiasi notizia, di diretta
rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni
e a qualsiasi richiesta di violazione;
•
collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili
violazioni;
•
informare adeguatamente ogni terza parte con la quale vengano in
contatto nell'ambito dell'attività lavorativa circa l'esistenza
del Codice Etico e gli impegni e obblighi imposti dallo stesso
ai soggetti esterni;
•
esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente
la loro attività;
•
adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza,
esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo
di conformarsi alle norme del Codice Etico.
Ogni responsabile aziendale ha l'obbligo di:
•
rappresentare, con il proprio comportamento, un esempio per i propri
collaboratori;
•
sottolineare ai collaboratori che il rispetto del Codice Etico
costituisce parte essenziale della prestazione del lavoro;
•
svolgere una funzione di controllo sulla corretta attuazione del
Codice Etico per gli ambiti di propria competenza;
•
adottare, quando richiesto dal contesto, misure correttive immediate;
•
impedire qualunque tipo di ritorsione.
Ogni violazione al presente Codice Etico o alle Procedure ed Istruzioni
Operative definite da CHIORINO S.p.A. è sanzionata ai sensi
del Sistema Disciplinare [SD231] nel rispetto delle norme specialistiche
(in particolare dei CCNL applicabili) e dell’art. 7 dello
Statuto dei Lavoratori - nota 2.
Il presente Codice Etico è portato a conoscenza dei lavoratori
mediante affissione nei luoghi di lavoro accessibili a tutto il
Personale.
Oltre al rispetto degli obblighi di affissione, il presente Codice
Etico sarà divulgato nel corso di opportune sessioni informative
dirette a tutti i Destinatari in forma cartacea e/o elettronica.
Per ottenere la sua massima diffusione, il presente documento,
Codice Etico [CE231] (nella sua versione completa e nei suoi estratti
e traduzioni), è pubblicato sul sito internet della Società:
www.chiorino.com
1. Codice Civile - “Art. 2104: Diligenza del prestatore
di lavoro.”
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza
richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse
dell’impresa e di quello superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e
per la disciplina del lavoro, impartite dall'imprenditore e dai
collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.
2. Statuto dei Lavoratori - “Art. 7. - Sanzioni disciplinari.”
Le
norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione
alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle
procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate
a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile
a tutti.
Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi
e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente
contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604,
non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino
mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non
può essere disposta per un importo superiore a quattro ore
della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione
per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del
rimprovero verbale non possano essere applicati prima che siano
trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto
che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro
e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria,
il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare
può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo
dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato,
la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato,
composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo
membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato
dal direttore dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte
del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito
rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante
in seno al collegio di cui al camma precedente, la sanzione disciplinare
non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l' autorità giudiziaria, la
sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione.
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